SINISTRO AUTO
Con la sentenza n. 4995 del 2018 la Cassazione penale ridimensiona il valore confessorio del CAI anche quando è sottoscritto da entrambi i conducenti
Autore: F. Sulis e C. Lorenzini
ASSINEWS 305 – febbraio 2019
Il modulo CAI
Tra i tanti documenti rilevanti per gestire correttamente il risarcimento di un sinistro stradale vi è sicuramente il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente – denuncia di sinistro (cd CAI / DDS).
Negli anni il suo impiego è stato promosso dalle società di assicurazione e dalla stessa ANIA con campagne di sensibilizzazione dedicate, non solo perché è utile a chiarire la dinamica dell’incidente, ma anche perché consente di ridurre i tempi di liquidazione del sinistro tanto che, all’emissione della polizza, le compagnie assicuratrici ne forniscono quasi sempre una copia al proprio contraente.
Ad attribuire cittadinanza giuridica a questo particolare documento è lo stesso legislatore, che all’art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private (d. lgs. 7 settembre 2005, n.209) ne ha previsto l’uso per denunciare un sinistro, rimarcando, al secondo comma, il valore che lo stesso assume quando è sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro:
“1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall’IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.
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